Ci avete rotto il ….bilancio

IL BUCO + IL DEBITO + IL DISAVANZO = IL DISASTRO

IL BUCO + IL DEBITO + IL DISAVANZO = IL DISASTRO

Nel 2013 i giudici contabili nella delibera 256/2013 accertano un passivo di 14 milioni e 600mila euro relativo agli esercizi precedenti l’insediamento della giunta Ottaviani (2012). Si concorda con la Corte dei Conti il piano di riequilibrio economico e finanziario del bilancio ex art.243 bis D.Lgs. 267/2000.
Questo piano, evitando il dissesto economico, implementò tutte le misure restrittive per le spese correnti e le spese in conto capitale che sono tipiche del dissesto:
• Rideterminazione della pianta organica, con conseguente blocco delle assunzioni
• alienazione dell’ex MTC civile (ancora in alto mare)
• riduzione delle indennità di funzione di assetto organizzativo generale dell’ente
• riesame e verifica dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni azionarie (leggasi fine della Frosinone Multiservizi e regalo alle cooperative locali con precarizzazione del lavoro)
• incremento delle tariffe dei servizi a domanda individuale (leggasi dimezzamento dell’accesso alle mense scolastiche, ai trasporti, ecc.)
• IMU Ie aliquote sono state incrementate del 50% per l’abitazione principale e Ie relative pertinenze aumentandole dallo 0,4 per cento allo 0,6%, mentre I’aliquota base era già prevista nella misura massima dell’ 1,06%;
• Ie tariffe Tares (oggi TARI) a copertura totale del costo del servizio, alla faccia se esso sia svolto correttamente o meno (vedi alla voce corruzione);
• L’addizionale IRPEF alla misura massima consentita dello 0,8%
• riduzione della spesa dei servizi a domanda individuale (taglio dei trasporti, asili ecc.)
• riduzione della spesa per il personale (ma non per i dirigenti e p.o.);
• riduzione delle spese per servizi e trasferimenti;
• riduzione della spesa per prestazioni in servizio e trasferimenti sociali (nonostante la raddoppiata domanda)
• riduzione del 25% della consistenza dei debiti accertati o riconosciuti (si “chiede” ai creditori una stretta del loro credito del 25%!)

L’ente ottenne un prestito di 10milioni di euro a copertura del debito, da restituire in 10 anni . In cambio di questi soldi l’amministrazione dovrebbe realizzare avanzi di bilancio fino al 2022, con un particolare modo avallato dalla Corte: per i primi 5 anni (2013-17) 0 restituzione; secondi 5 (2018-2022) due milioni all’anno!
Inoltre obbligo di ridurre in tre anni, dal 2014, le spese correnti del 10%.

Nel 2015 a questo debito si sommò un ulteriore disavanzo (“buco”) di 27 milioni di euro emerso dal bilancio consuntivo relativo all’anno 2014 con l’accertamento di crediti, tecnicamente “residui attivi”, inesigibili, di cui non ci si avvide nel 2013, anno di definitiva sistemazione dei crediti e debiti, svolto per accedere ai 10milioni di prestito. La delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/06/2015 autorizzò la ripartizione in trenta anni , sostenendo di aver provveduto alla determinazione dei residui attivi e passivi e alla determinazione degli importi che sarebbero stati riscossi. Ma come fu possibile che dopo solo due anni dall’avvenuto accertamento si sia determinato un fondo crediti di dubbia esigibilità cosi elevato?

Riassumendo: i cittadini di Frosinone oltre alle restrizioni indicate:

  • 2013-2022 devono risarcire un debito di 10 milioni di euro sul prestito concesso nel piano di riequilibrio economico, ma spalmato solamente negli anni 2018-2022
  • 2015-2045 27 milioni divisi in 909 mila euro annui per l’ulteriore dilazione sui crediti non più esigibili

In merito al disavanzo di 27 milioni la Corte Costituzionale ha scritto con sentenza n.18/2019:
• la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui con il ripiano della stessa nell’arco di trenta anni, violerebbe gli artt. 81 e 97 Cost., autonomamente e «in combinato disposto» con gli artt. 1, 2, 3 e 41 Cost., in quanto, in assenza di una valida ragione giustificatrice, prevederebbe una misura di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio destinata a dipanarsi in un arco temporale dilatato ben oltre il ciclo triennale di bilancio, così ampliando la capacità di spesa dell’ente in condizioni di conclamato squilibrio.
• a) sottrarrebbe gli amministratori locali al vaglio della loro responsabilità politica nei confronti dell’elettorato;
• b) non assolverebbe il dovere di solidarietà nei confronti delle generazioni future, su cui lo squilibrio non tempestivamente risanato sarebbe destinato a riverberarsi in ragione del principio di continuità dei bilanci;
• c) non consentirebbe di supportare con risorse effettive le politiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini;
• d) pregiudicherebbe il tempestivo adempimento degli impegni assunti nei confronti delle imprese, potenzialmente determinandone la crisi.
• La disposizione censurata allungherebbe, in modo assolutamente anomalo, i tempi di rientro, durante il quale sarebbero consentite spese correnti oltre la dimensione delle risorse di parte corrente; sarebbero violate le regole inerenti all’indebitamento che, per finanziare la permanenza in deficit trentennale, graverebbero in modo ingiusto e illogico sulle generazioni future; sarebbe leso in modo irreparabile il principio di rappresentanza democratica, perché la responsabilità degli amministratori che hanno provocato il deficit sarebbe stemperata per un lunghissimo arco generazionale, in modo da determinare una sorta di oblio e di immunità a favore dei responsabili.
• In linea teorica (ma mica tanto!) dopo l’approvazione del piano di riequilibrio, qualsiasi comune potrebbe, da un lato, ridurre in via unilaterale la dimensione degli accantonamenti finalizzati al rientro del deficit e, dall’altro, si assoggetta a un nuovo accertamento di debiti fuori bilancio. L’effetto congiunto dei due fenomeni contabili sarebbe quello di allargare, anziché ridurre, il disavanzo e di rendere praticamente impossibile l’attuazione del piano senza una manovra correttiva idonea a riportare in simmetria le risorse di parte corrente e la correlata spesa. La norma censurata consentirebbe tuttavia al suddetto ente locale di evitare tale manovra correttiva.
Insomma il disavanzo proiettato in un piano di rientro trentennale non è costituzionale, perché, a titolo esemplificativo, l’ente avrebbe possibilità di disporre per trenta anni del mancato accantonamento derivante dalla norma impugnata per ripianare il disavanzo, implementando in pari misura la spesa corrente durante detto periodo, in cui permane il disavanzo stesso. La Corte suggerisce al legislatore una compressione più breve che non deve superare i 10 anni. Questa allertante sentenza segnala all’Amministrazione comunale di attrezzarsi per un ripiano più breve e quindi inevitabilmente più oneroso.

La Corte dei Conti con lettera n.7 2020:

NOTA: rispetto a un disavanzo-obiettivo da conseguire nell’anno 2018 in complessivi € 25.953.200,64, il disavanzo finale per l’anno 2018 è calcolabile nuovamente in € 32.923.787,02
RILEVA per la gravità dello scostamento, il fatto che il medesimo appaia maggiore dell’importo del disavanzo originario dedotto in riequilibrio e che esso riporti sostanzialmente il Comune in una situazione quantitativamente identica a quella originaria, annullando ogni effetto migliorativo nelle more conseguito

AVVERTE: Il comma 7 L’art. 243-quater del D. Lgs. n. 267/00  stabilisce, tra l’altro, che “l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano” comporta l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

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